Avvocato dei ricorrenti, 'fermo area a caldo ex Ilva, è scacco matto'
Rizzo Striano: 'decreto esecutivo, è iniziato il conto alla rovescia'
Il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone il fermo dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni rappresenta "uno scacco matto" dopo un lungo percorso giudiziario. Ne è convinto l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che insieme al collega Ascanio Amenduni ha assistito l'associazione Genitori Tarantini nell'azione inibitoria accolta dai giudici milanesi. Per il legale, "la giustizia cammina sulle spalle delle persone" e il risultato ottenuto è stato possibile "senza il coraggio e la determinazione di undici cittadini di Taranto", ma anche grazie al lavoro dei magistrati italiani ed europei che hanno affrontato la vicenda. Rizzo Striano sottolinea la differenza rispetto al provvedimento del Tribunale di Milano che aveva "disposto il fermo dell'area a caldo per il 24 agosto, ma poteva essere evitato se entro quella data il gestore avesse riformulato un riesame dell'Aia sui punti evidenziati impegnandosi poi a realizzare 'in tempi ragionevoli' le nuove conseguenti prescrizioni". "La Corte di Appello - aggiunge - ha disposto il fermo immediato, con provvedimento esecutivo", stabilendo che "gli impianti potranno essere riattivati solo dopo avere completato la totale rimozione dell'amianto ed avere predisposto ogni misura necessaria ad abbattere le polveri sottili". Il legale precisa inoltre che il decreto "non è impugnabile in Cassazione", pur potendo essere modificato o revocato dallo stesso giudice in presenza di "rilevanti novità sopravvenute". A suo giudizio, però, rimuovere l'amianto dagli altoforni e ridurre le emissioni con una produzione di sei milioni di tonnellate annue è "pura fantascienza". "Il conto alla rovescia - osserva Rizzo Striano - comincia da oggi. I 90 giorni (che scadranno il 28 ottobre, ndr) sono il tempo necessario per fermare gli impianti in sicurezza. Se i commissari governativi di Adi e Ilva non dovessero adempiere all'ordine del giudici si esporrebbero a una richiesta di risarcimento danni" e potrebbe configurarsi "la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento inibitorio del giudice". "Dopo tanti scacchi - conclude - questa volta lo scacco è matto".
M.Schwarz--BlnAP